(Pubblicata nel 3 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 27 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Disciplina della riproduzione animale
                ed esercizio delle relative funzioni
 
  1.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia applica la legge 15 gennaio
1991, n. 30 in materia di riproduzione animale, nonche'  il  relativo
regolamento di esecuzione emanato con decreto ministeriale 13 gennaio
1994, n. 172.
  2.  Le  funzioni amministrative regionali relative all'applicazione
della legge di cui al comma  1  sono  esercitate,  nell'ambito  delle
rispettive attribuzioni, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e
dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
  3.   In  particolare,  ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative previste dall'articolo 9 della legge di cui  al  comma
1, le relative funzioni sono esercitate, con le procedure di cui alla
legge  regionale  17  gennaio 1984, n. 1, dalle aziende per i servizi
sanitari competenti per territorio, che  provvedono  a  riscuotere  i
relativi    proventi    e   comunicano   alla   Direzione   regionale
dell'agricoltura le sanzioni applicate.
  4. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue competenze  e
nel   suo  compito  istituzionale  di  promozione,  coordinamento  ed
attuazione delle iniziative volte alla salvaguardia  e  miglioramento
del  patrimonio  zootecnico,  favorisce  gli accordi tra operatori di
fecondazione animale e allevatori miranti alla razionale attivita' di
riproduzione animale.